RECLAMI-Comunicato N° 50 -Comitato Regionale Abruzzo
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RECLAMI-Comunicato N° 50 -Comitato Regionale Abruzzo
RECLAMO DELLA SOCIETA' UNICENTRO CALCIO A 5 AVVERSO L'ESITO DELLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO / UNICENTRO CALCIO A 5 DISPUTATA L'8/3/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C1”.
Con reclamo proposto al G.S. e da questi rimesso alla Commissione per competenza, la società Unicentro Calcio a 5 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, ai sensi dell'art.12, comma 5, lett.a) C.G.S., per avere quest'ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato.
La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per vizi procedurali.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore di cui sopra che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non tesserato con la stessa società come, peraltro, affermato da questa Commissione con precedenti decisioni.
Quanto alla eccezione proposta dalla Pro Calcetto Avezzano, la stessa non ha fondamento in quanto la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali non prevede il preavviso contemplato, invece, per l'analoga procedura dinanzi al G.S.
Deve, quindi, applicarsi nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa, e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, aggravate per la recidiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: A.S.D. Colonnella Calcio a 5 / A.S. Pro Calcetto Avezzano , 6 a 0; inibizione fino al 30/06/2010 al dirigente accompagnatore Cosimo Claudio; ammenda di € 1.250,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
Con reclamo proposto al G.S. e da questi rimesso alla Commissione per competenza, la società Unicentro Calcio a 5 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, ai sensi dell'art.12, comma 5, lett.a) C.G.S., per avere quest'ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato.
La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per vizi procedurali.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore di cui sopra che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non tesserato con la stessa società come, peraltro, affermato da questa Commissione con precedenti decisioni.
Quanto alla eccezione proposta dalla Pro Calcetto Avezzano, la stessa non ha fondamento in quanto la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali non prevede il preavviso contemplato, invece, per l'analoga procedura dinanzi al G.S.
Deve, quindi, applicarsi nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa, e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, aggravate per la recidiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: Pro Calcetto Avezzano / Unicentro Calcio 0 a 6; inibizione fino al 30/12/2009 al dirigente accompagnatore Cosimo Claudio; ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. COLONNELLA CALCIO A 5 AVVERSO L'ESITO DELLA GARA COLONNELLA CALCIO A 5 / PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 15/3/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1”.
Con reclamo ritualmente proposto, la società Colonnella ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, ai sensi dell'art. 17 (ex art. 12), comma 5, lett. a) C.G.S., per avere quest'ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore di cui sopra che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non tesserato con la stessa società come, peraltro, affermato da questa Commissione con precedenti decisioni.
Deve, quindi, applicarsi nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa, e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, aggravate per la recidiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: Pro Calcetto Avezzano / Unicentro Calcio 0 a 6; inibizione fino al 30/12/2009 al dirigente accompagnatore Cosimo Claudio; ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. COLONNELLA CALCIO A 5 AVVERSO L'ESITO DELLA GARA COLONNELLA CALCIO A 5 / PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 15/3/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1”.
Con reclamo ritualmente proposto, la società Colonnella ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, ai sensi dell'art. 17 (ex art. 12), comma 5, lett. a) C.G.S., per avere quest'ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore di cui sopra che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non tesserato con la stessa società come, peraltro, affermato da questa Commissione con precedenti decisioni.
Deve, quindi, applicarsi nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa, e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, aggravate per la recidiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: A.S.D. Colonnella Calcio a 5 / A.S. Pro Calcetto Avezzano , 6 a 0; inibizione fino al 30/06/2010 al dirigente accompagnatore Cosimo Claudio; ammenda di € 1.250,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
Ultima modifica di Margot il Gio 3 Apr 2008 - 16:47, modificato 2 volte (Ragione : RECLAMI CONTRO P.C.AVEZZANO)






