RECLAMI 2
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RECLAMI 2
"Roma, 3 aprile 2008
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, dall’avv. Arturo
Perugini, dall’avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l’assistenza alla Segreteria del
sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:
(165) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO – DON ORIONE del 5.1.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 –
Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(172) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SD FRATELLI CAMBISE C/5
DEL 19.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 42 del
14.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(176) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SAGITTARIO DEL 2.2.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.2008 –
Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(182) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO
DEL 9.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del
28.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
Con distinti ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti con i quali
la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su
reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della
perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “per aver schierato, nel corso della
gare, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento” .
Alla riunione del 27.3.2008, alla quale era presente personalmente il Presidente della
Società appellante, Sig. Giovanni Cosimo, attesa la connessione oggettiva e la prevalente
identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimenti sono stati riuniti.
La ricorrente, dopo aver eccepito la improcedibilità dei reclami proposti dalla ASD
Sagittario Pratola e SD Fratelli Cambise, perché non preannunciati, e la irritualità dei
reclami da parte dell’ASD Don Orione e ASD United Cepagatti, perché proposti al Giudice
Sportivo e non alla Commissione Disciplinare, ha dedotto di aver regolarmente tesserato il
calciatore sin dal precedente 7.12.2007 e, quindi, ha lamentato l’erroneità ed ingiustizia
della decisione sia, e solo in relazione al reclamo proposto dalla ASD Don Orione, per
difetto di rappresentanza e legittimazione ad agire del Sig. Demetrio Desperini sia (e
questi sono motivi comuni) per carenza di motivazione sia per omessa valutazione delle
controdeduzioni perché intempestive e, solo in relazione ai reclami proposti dalla ASD Don
Orione e ASD Fratelli Cambise, per eccesso di potere. Ha quindi concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi previa sospensione di tutti i reclami pendenti presso la CDT
Abruzzo.
In via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità della richiesta di sospensione in
quanto un provvedimento del genere, al limite, potrebbe essere adottato solo dalla
Commissione innanzi alla quale il ricorso pende, a parte ogni considerazione sul fumus
boni iuris e sul periculum in mora, il cui ricorrere sembra discutibile alla luce dei
provvedimenti adottati dall’Ufficio Tesseramenti.
Il reclamo proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n.
44 del 28.2.2008 in merito alla gara ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO
AVEZZANO del 9.2.2008, è parzialmente fondato mentre i restanti sono infondati e vanno
pertanto rigettati per i motivi qui di seguito chiariti.
Infondata è l’eccezione di improcedibilità dei reclami per l’omesso invio del
preannuncio.
Norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa
Commissione è l’art. 46, co. 3, CGS che individua l’organo competente e detta le norme
relative allo specifico procedimento avente ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori.
La lettera della stessa non impone altro onere che quello di inviare il reclamo, entro sette
giorni dallo svolgimento della gara, alla CDT.
La apparente contraddittorietà tra tale disposizione e quelle previste dal co. 1 dello stesso
art. 46 e dall’art. 29, co. 7, CGS – che parrebbero imporre la necessità di trasmettere il
preannuncio di reclamo – è superata sia dalla specificità dei procedimenti devoluti alla
competenza del GS sia dalla necessità di escludere che il procedimento innanzi alla CDT
sia regolato da ulteriori norme, peraltro contraddittorie e non funzionali al procedimento.
Ad avviso di questa Commissione, la necessità di preannunciare il reclamo al GS oltre a
non avere senso, non essendo l’organo competente, non determinerebbe la
cristallizzazione del risultato che, a seguito della decisione della CDT, ben potrà essere
revocato.
Perdipiù, se il legislatore avesse voluto articolare il procedimento previsto dall’art. 46, co.
3, CGS, lo avrebbe fatto espressamente e non avrebbe dettato una disciplina che, invece,
per come è strutturata, ha natura estremamente specifica ed insuscettibile di “integrazioni
normative”.
Infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo perché proposto al Giudice Sportivo
e non alla Commissione Disciplinare Territoriale.
Sebbene la novella del CGS abbia devoluto alla CDT la cognizione dei procedimenti
aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori, è pur vero che non ha
espressamente previsto sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità
o proponibilità del ricorso nel caso in cui, come è accaduto, non sia stato correttamente
indicato l’organo destinatario dell’atto. Sebbene l’art. 33, co. 5, CGS impone agli
interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti è pur vero che
sancisce la inammissibilità (co. 6) solo per quelli redatti senza motivazione e comunque in
forma generica.
Pertanto, in assenza di espressa previsione, l’erronea indicazione dell’Organo competente
non determina la consumazione del mezzo purché l’atto sia dotato dei requisiti essenziali
suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti
all’organo competente.
Infondato è il motivo con il quale la reclamante si duole dell’omessa valutazione
delle controdeduzioni.
Anche su tale punto le decisioni della CDT sono ineccepibili in quanto, a mente dell’art. 38
CGS, la parte avverso la quale è proposto il reclamo può inviare le proprie controdeduzioni
entro tre giorni dal ricevimento dei motivi e non dalla decisione con la quale il GS rimette
gli atti all’Organo competente.
Infondate sono le eccezioni con le quali la Pro Calcetto Avezzano ha denunciato i
vizi di omessa motivazione del reclamo e di eccesso di potere nel quale sarebbe
incorsa la CDT.
Le stesse, vertendo sullo stesso capo della decisione, possono essere trattate
congiuntamente unitamente al merito della questione.
La reclamante lamenta che la mera richiesta di verifica del tesseramento da parte della
ASD Don Orione avrebbe precluso alla CDT un tale accertamento e quindi la decisione
sarebbe viziata da ultrapetita. Chiarisce, altresì, la reclamante che, comunque, la CDT,
verificando una irregolarità del tesseramento del Barbosa, avrebbe dovuto sospendere il
giudizio, rimettendo gli atti all’esame della competente Commissione.
Tali interpretazioni non sono condivisibili. Posto, difatti, che all’Organo di Giustizia non è
precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, è bene osservare che,
al momento della gara, il Barbosa non era tesserato.
Difatti, risulta agli atti che la richiesta di tesseramento del calciatore sia stata sospesa dal
preposto Ufficio, con comunicazione 16585.13 VB/MF del 28.12.2007, in attesa della
produzione dei documenti utili al suo perfezionamento.
Pertanto, senza volersi soffermare sul contenuto della ulteriore comunicazione dell’Ufficio
Tesseramenti 1254.13 VB/mf del 21.1.2008, allo stato, rileva, unicamente, la circostanza
che il calciatore, al momento della gara, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in
posizione irregolare.
Infondate sono le eccezioni di difetto di potere di rappresentanza e di carenza
legittimazione ad agire sollevate solo nei confronti dell’ASD Don Orione in
relazione.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato, previa acquisizione della relativa
documentazione, che il Sig. Desprini era ed è soggetto titolare del potere di
rappresentanza e di firma, pertanto il ricorso è stato legittimamente proposto.
È invece fondato il motivo con il quale la reclamante lamenta l’erroneità della
decisione in merito alla gara disputata contro la ASD Sagittario Pratola, nella parte
in cui ha inflitto la sanzione dell’inibizione a carico del Dirigente Sig. Claudio
Cosimo.
In effetti, dagli atti, risulta che detto Dirigente non fosse presente al momento della gara e,
pertanto, la decisione, sul punto, andrà riformata non avendo lo stesso sottoscritto la
distinta di gara.
A soli fini di completezza espositiva, questa Commissione evidenzia che tale
comportamento, se effettivamente commesso, come da orientamento consolidato,
avrebbe determinato l’insorgere della responsabilità del Dirigente accompagnatore sul
quale grava l’obbligo di accertarsi, prima di ogni gara, della regolarità della posizione dei
calciatori inseriti in lista.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il
C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1, in
merito alla gara ASP Calcetto Avezzano-Sagittario del 2.2.2008, annulla la sanzione della
inibizione inflitta al Sig. Cosimo Claudio fino al 30.4.2008, e conferma, nel resto, la
decisione impugnata. Nulla per la tassa non versata
Rigetta i restanti ricorsi e dispone l’addebito delle tasse non versate."
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, dall’avv. Arturo
Perugini, dall’avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l’assistenza alla Segreteria del
sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:
(165) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO – DON ORIONE del 5.1.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 –
Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(172) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SD FRATELLI CAMBISE C/5
DEL 19.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 42 del
14.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(176) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SAGITTARIO DEL 2.2.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.2008 –
Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
(182) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO
DEL 9.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del
28.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).
Con distinti ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti con i quali
la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su
reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della
perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “per aver schierato, nel corso della
gare, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento” .
Alla riunione del 27.3.2008, alla quale era presente personalmente il Presidente della
Società appellante, Sig. Giovanni Cosimo, attesa la connessione oggettiva e la prevalente
identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimenti sono stati riuniti.
La ricorrente, dopo aver eccepito la improcedibilità dei reclami proposti dalla ASD
Sagittario Pratola e SD Fratelli Cambise, perché non preannunciati, e la irritualità dei
reclami da parte dell’ASD Don Orione e ASD United Cepagatti, perché proposti al Giudice
Sportivo e non alla Commissione Disciplinare, ha dedotto di aver regolarmente tesserato il
calciatore sin dal precedente 7.12.2007 e, quindi, ha lamentato l’erroneità ed ingiustizia
della decisione sia, e solo in relazione al reclamo proposto dalla ASD Don Orione, per
difetto di rappresentanza e legittimazione ad agire del Sig. Demetrio Desperini sia (e
questi sono motivi comuni) per carenza di motivazione sia per omessa valutazione delle
controdeduzioni perché intempestive e, solo in relazione ai reclami proposti dalla ASD Don
Orione e ASD Fratelli Cambise, per eccesso di potere. Ha quindi concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi previa sospensione di tutti i reclami pendenti presso la CDT
Abruzzo.
In via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità della richiesta di sospensione in
quanto un provvedimento del genere, al limite, potrebbe essere adottato solo dalla
Commissione innanzi alla quale il ricorso pende, a parte ogni considerazione sul fumus
boni iuris e sul periculum in mora, il cui ricorrere sembra discutibile alla luce dei
provvedimenti adottati dall’Ufficio Tesseramenti.
Il reclamo proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n.
44 del 28.2.2008 in merito alla gara ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO
AVEZZANO del 9.2.2008, è parzialmente fondato mentre i restanti sono infondati e vanno
pertanto rigettati per i motivi qui di seguito chiariti.
Infondata è l’eccezione di improcedibilità dei reclami per l’omesso invio del
preannuncio.
Norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa
Commissione è l’art. 46, co. 3, CGS che individua l’organo competente e detta le norme
relative allo specifico procedimento avente ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori.
La lettera della stessa non impone altro onere che quello di inviare il reclamo, entro sette
giorni dallo svolgimento della gara, alla CDT.
La apparente contraddittorietà tra tale disposizione e quelle previste dal co. 1 dello stesso
art. 46 e dall’art. 29, co. 7, CGS – che parrebbero imporre la necessità di trasmettere il
preannuncio di reclamo – è superata sia dalla specificità dei procedimenti devoluti alla
competenza del GS sia dalla necessità di escludere che il procedimento innanzi alla CDT
sia regolato da ulteriori norme, peraltro contraddittorie e non funzionali al procedimento.
Ad avviso di questa Commissione, la necessità di preannunciare il reclamo al GS oltre a
non avere senso, non essendo l’organo competente, non determinerebbe la
cristallizzazione del risultato che, a seguito della decisione della CDT, ben potrà essere
revocato.
Perdipiù, se il legislatore avesse voluto articolare il procedimento previsto dall’art. 46, co.
3, CGS, lo avrebbe fatto espressamente e non avrebbe dettato una disciplina che, invece,
per come è strutturata, ha natura estremamente specifica ed insuscettibile di “integrazioni
normative”.
Infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo perché proposto al Giudice Sportivo
e non alla Commissione Disciplinare Territoriale.
Sebbene la novella del CGS abbia devoluto alla CDT la cognizione dei procedimenti
aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori, è pur vero che non ha
espressamente previsto sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità
o proponibilità del ricorso nel caso in cui, come è accaduto, non sia stato correttamente
indicato l’organo destinatario dell’atto. Sebbene l’art. 33, co. 5, CGS impone agli
interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti è pur vero che
sancisce la inammissibilità (co. 6) solo per quelli redatti senza motivazione e comunque in
forma generica.
Pertanto, in assenza di espressa previsione, l’erronea indicazione dell’Organo competente
non determina la consumazione del mezzo purché l’atto sia dotato dei requisiti essenziali
suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti
all’organo competente.
Infondato è il motivo con il quale la reclamante si duole dell’omessa valutazione
delle controdeduzioni.
Anche su tale punto le decisioni della CDT sono ineccepibili in quanto, a mente dell’art. 38
CGS, la parte avverso la quale è proposto il reclamo può inviare le proprie controdeduzioni
entro tre giorni dal ricevimento dei motivi e non dalla decisione con la quale il GS rimette
gli atti all’Organo competente.
Infondate sono le eccezioni con le quali la Pro Calcetto Avezzano ha denunciato i
vizi di omessa motivazione del reclamo e di eccesso di potere nel quale sarebbe
incorsa la CDT.
Le stesse, vertendo sullo stesso capo della decisione, possono essere trattate
congiuntamente unitamente al merito della questione.
La reclamante lamenta che la mera richiesta di verifica del tesseramento da parte della
ASD Don Orione avrebbe precluso alla CDT un tale accertamento e quindi la decisione
sarebbe viziata da ultrapetita. Chiarisce, altresì, la reclamante che, comunque, la CDT,
verificando una irregolarità del tesseramento del Barbosa, avrebbe dovuto sospendere il
giudizio, rimettendo gli atti all’esame della competente Commissione.
Tali interpretazioni non sono condivisibili. Posto, difatti, che all’Organo di Giustizia non è
precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, è bene osservare che,
al momento della gara, il Barbosa non era tesserato.
Difatti, risulta agli atti che la richiesta di tesseramento del calciatore sia stata sospesa dal
preposto Ufficio, con comunicazione 16585.13 VB/MF del 28.12.2007, in attesa della
produzione dei documenti utili al suo perfezionamento.
Pertanto, senza volersi soffermare sul contenuto della ulteriore comunicazione dell’Ufficio
Tesseramenti 1254.13 VB/mf del 21.1.2008, allo stato, rileva, unicamente, la circostanza
che il calciatore, al momento della gara, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in
posizione irregolare.
Infondate sono le eccezioni di difetto di potere di rappresentanza e di carenza
legittimazione ad agire sollevate solo nei confronti dell’ASD Don Orione in
relazione.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato, previa acquisizione della relativa
documentazione, che il Sig. Desprini era ed è soggetto titolare del potere di
rappresentanza e di firma, pertanto il ricorso è stato legittimamente proposto.
È invece fondato il motivo con il quale la reclamante lamenta l’erroneità della
decisione in merito alla gara disputata contro la ASD Sagittario Pratola, nella parte
in cui ha inflitto la sanzione dell’inibizione a carico del Dirigente Sig. Claudio
Cosimo.
In effetti, dagli atti, risulta che detto Dirigente non fosse presente al momento della gara e,
pertanto, la decisione, sul punto, andrà riformata non avendo lo stesso sottoscritto la
distinta di gara.
A soli fini di completezza espositiva, questa Commissione evidenzia che tale
comportamento, se effettivamente commesso, come da orientamento consolidato,
avrebbe determinato l’insorgere della responsabilità del Dirigente accompagnatore sul
quale grava l’obbligo di accertarsi, prima di ogni gara, della regolarità della posizione dei
calciatori inseriti in lista.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il
C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1, in
merito alla gara ASP Calcetto Avezzano-Sagittario del 2.2.2008, annulla la sanzione della
inibizione inflitta al Sig. Cosimo Claudio fino al 30.4.2008, e conferma, nel resto, la
decisione impugnata. Nulla per la tassa non versata
Rigetta i restanti ricorsi e dispone l’addebito delle tasse non versate."






